Statuto
Diporto Velico Veneziano
STATUTO
CAPO I COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE – GUIDONE SOCIALE – RESPONSABILITA’ DEL D.V.V.

Art. 1 Il Diporto Velico Veneziano, associazione sportiva dilettantistica fondata a Venezia nell’anno 1950, ha sede legale in Venezia, S.Elena, Porticciolo De Zottis ed è retta dal presente Statuto. L’associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.

L’associazione è denominata “diporto velico veneziano – associazione sportiva dilettantistica”, in breve anche “DIPORTO VELICO VENEZIANO ASD” ed in sigla “D.V.V.”.

Il motto dell’associazione è “DATE VELA VENTIS”.

Art. 2 L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con specifico riferimento all’attività velica in tutte le sue forme. Attraverso la pratica e promozione dello sport della vela e della navigazione a vela da diporto  si propone di infondere e sostenere la passione e l’amore per la vita marinara e l’ambiente marino favorendo l’educazione sia fisica che morale dei giovani, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, nel rispetto dell’ecosistema, in specie, di quello lagunare. Per il raggiungimento di dette finalità, l’associazione promuove anche riunioni, corsi di istruzione teorico – pratici, crociere, raduni e regate di barche a vela ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo atta a conservare le antiche tradizioni marinare veneziane, indirizzate ai soci, agli allievi ed ai tesserati FIV. Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione anche di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP, dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, potrà svolgere attività di commercializzazione di beni di consumo con il marchio o il logo del Diporto Velico Veneziano, di somministrazione di bevande ed alimenti. L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.  Gli spazi acquei e a terra del D.V.V. nonché le attrezzature sociali non possono essere usate da parte dei soci per attività lucrative. L’associazione è apolitica e aconfessionale, aderisce alla Federazione Italiana Vela, della quale accetta lo Statuto, e si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI oltre che dello statuto della FIV.  L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.  

Art. 3 Il guidone sociale è di forma triangolare e di colore rosso veneziano e porta nel campo rosso il Leone di S. Marco con le iniziali D.V.V. in giallo oro, conforme al modello allegato. E’obbligatorio per tutte le barche iscritte al D.V.V.

Art. 4 Il D.V.V. non risponde in alcun caso dei danni che possono derivare alle persone od alle cose per fatti attinenti all’attività velica dei soci come per quelli che potessero verificarsi durante le regate, quanto per quelli che dovessero verificarsi prima o dopo o completamente al di fuori di esse. All’atto dell’iscrizione al D.V.V., il socio o, se minore chi detiene la responsabilità genitoriale, firmerà per espressa accettazione di detta condizione.

CAPO II DURATA DELL’ASSOCIAZIONE – SOCI – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5 La durata del D.V.V. è illimitata. I soci in numero illimitato, compongono l’associazione e sono tutti tesserati FIV. Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale. La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi. 

L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione. L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi. L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio ordinario, sostenitore, etc.
I soci hanno diritto a:
1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.  Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea da chi detiene la responsabilità genitoriale.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) - Soci onorari;
b) - Soci benemeriti;
c) - Soci ordinari;
d) - Soci sostenitori;

a) - Sono soci onorari coloro che per alte benemerenze nel campo dello sport o della vita pubblica, possono con il loro nome dare lustro e prestigio al D.V.V. Essi vengono proclamati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può, nei casi in cui ritenga di onorare in particolar modo un socio per le benemerenze acquisite verso l’associazione, proporlo alla carica di Presidente onorario.
b) - Sono soci benemeriti coloro che per speciali benemerenze verso il D.V.V. e lo sport velico veneziano vengono proclamati tali dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del C.D.
c) - Sono soci ordinari tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età. d) - Sono soci sostenitori i soci che contribuiscono con il pagamento di una maggiore quota sociale almeno doppia di quella che devono corrispondere i soci ordinari al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo controfirmato da due soci proponenti. Il C.D. ha la facoltà di consultare i soci proponenti al fine di accertare che l’aspirante socio sia in possesso dei requisiti di ammissibilità all’associazione connessi con il raggiungimento delle finalità dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, dopo aver esposto per almeno 15 giorni la domanda di ammissione all’albo sociale, decide a maggioranza sull’ammissibilità del richiedente con provvedimento motivato in caso di non ammissione. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, l’aspirante socio può, tramite i soci presentatori, presentare ricorso ai sensi dell’art. 32 dello Statuto al Collegio dei Probiviri. La qualifica di socio cessa per:
a) - Recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata;
b) - Esclusione per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea. Detta ratifica sarà comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro l’esclusione è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria. Se l’incolpato fa parte del Consiglio Direttivo, il relativo procedimento sarà condotto dal Collegio dei Probiviri su istanza della presidenza la quale prenderà, se del caso, il provvedimento della temporanea sospensione. La decisione del Collegio dei probiviri sarà comunicata direttamente al socio e questi, entro 10 giorni, potrà adire all’assemblea ordinaria dei soci. Durante tale procedimento il socio resta sospeso da ogni attività. c) - Morosità nei pagamenti di somme comunque dovute al D.V.V., dopo l’inizio di diffida per lettera raccomandata A.R. da parte del Consiglio Direttivo, dopo 3 mesi dall’inizio dell’anno solare ed il perdurare di pendenze relative all’anno precedente. Il socio che viola le norme statutarie e comunque viola le norme di buona condotta può essere sottoposto a sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno 5/8 e che possono comportare oltre il rimprovero scritto, nei casi più lievi, anche la temporanea sospensione di ogni attività da un minimo di un mese al massimo di un anno, e nei casi di maggior gravità l’esclusione. Durante la sospensione il socio è comunque tenuto a corrispondere la quota associativa dovuta.

Art. 6 I soci del DVV possono rendere partecipi della vita associativa i loro familiari o assimilati purché conviventi, chiedendone l’iscrizione in un apposito registro. Ai familiari iscritti in detto registro è riconosciuta la facoltà di usare l’imbarcazione del socio anche in assenza del medesimo. Il socio, per ciascuno dei familiari iscritti nel detto registro, dovrà corrispondere al DVV un contributo spese annuale forfetizzato pari al 50% della quota associativa prevista per i soci ordinari. I familiari, iscritti nello speciale registro, dovranno all’atto della iscrizione sottoscrivere la dichiarazione di esonero da responsabilità prevista all’art. 4 comma 2 dello statuto. Sono allievi/e i frequentatori di corsi di istruzione teorico-pratico di cui all’art. 2. Sono tesserati gli atleti che svolgono attività agonistica nell’ambito della FIV o altra Federazione Sportiva Nazionale competente, affiliati per il tramite del DVV e/o sotto l’egida di questi. Gli allievi ed i tesserati, se non sono soci, non hanno diritto di voto nelle assemblee.

CAPO III ASSEMBLEE

Art. 7 L’assemblea dei soci rappresenta il supremo organo dell’associazione; essa può essere ordinaria o straordinaria e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.

Art. 8 L’assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e almeno una volta all’anno entro il mese di febbraio per la discussione e deliberazione sui seguenti argomenti:

a) - Relazione morale e finanziaria del Presidente;
b) - Bilancio consuntivo dell’anno trascorso;
c) - Bilancio preventivo per l’anno in corso:
d) - Quota di iscrizione, quota annua associativa;
e) - proclamazione di eventuali soci onorari e benemeriti;
f) - Argomenti proposti da almeno dieci soci prima dei termini previsti per la convocazione dell’assemblea;
g) - Programma annuale di massima dell’attività del Consiglio Direttivo;
h) - Regolamento interno generale e regolamenti dei singoli servizi. L’assemblea ordinaria, oltre all’espletamento di quanto sopra previsto, dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, qualora essi siano in scadenza di mandato.

Art. 9 Entro e non oltre 15 giorni dalla elezione del Consiglio Direttivo, lo stesso deve dare comunicazione ai soci, a mezzo lettera circolare, della nomina del Presidente e dell’assegnazione delle altre cariche sociali.

Art. 10 L’assemblea straordinaria viene convocata:
a) - dal Consiglio Direttivo;
b) - dai Revisori dei Conti che ne facciano richiesta scritta e motivata; c) - dai Probiviri che ne facciano richiesta scritta e motivata;
d) - da almeno un decimo dei soci che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. In tutti i casi in cui venga richiesta l’assemblea straordinaria, il Consiglio Direttivo è tenuto ad indirla entro il termine massimo di un mese.

Art. 11 L’assemblea straordinaria delibera:
a) - sulle modifiche dello Statuto sociale;
b) - sulla trasformazione dell’associazione ed altresì sulla fusione o sull’incorporazione in o di altre associazioni, società od enti;
c) - sullo scioglimento dell’associazione e sulle relative modalità;
d) - su ogni e qualsiasi oggetto eccedente i limiti dell’ordinaria amministrazione.

Art. 12 L’avviso di convocazione delle assemblee, completo dell’ordine del giorno, deve essere affisso all’albo sociale e rimesso ai soci con avviso effettuato in modo tale da garantire a ciascun socio la conoscenza personale e diretta almeno trenta giorni prima della data stabilita. Nell’avviso di convocazione deve essere fissata anche la data, l’ora ed il luogo della seconda convocazione che deve avvenire almeno per il giorno successivo. L’ordine del giorno deve contenere l’indicazione specifica dei singoli argomenti e non deve recare voci generiche come ad esempio “varie” “eventuali” od altre espressioni indeterminate. Tutti i documenti che verranno presentati all’assemblea per la votazione, dovranno essere tenuti in segreteria a disposizione dei soci almeno otto giorni prima della data fissata. Nella settimana precedente l’assemblea i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti saranno tenuti a fornire ai soci tutti i chiarimenti richiesti sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 13 Il Presidente dell’associazione o in sua assenza il Vice Presidente e nel caso di assenza anche di questi, uno dei Consiglieri presenti e nell’ipotesi in cui fossero assenti anche questi, il socio presente con maggiore anzianità associativa, dichiara aperta l’assemblea all’ora fissata nell’avviso di convocazione e dopo un quarto d’ora pronuncia la validità o meno dell’assemblea e se essa non è validamente costituita dichiara di doversi procedere alla seconda convocazione. Prima d’iniziare la trattazione dell’ordine del giorno, l’assemblea procede alla nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di due scrutatori. Nessuna di tali persone deve rivestire cariche sociali. Il Presidente dell’Assemblea:
a) - controlla la validità della costituzione dell’assemblea e si assicura che le norme statutarie siano state rispettate; in difetto, sentiti i soci presenti, procede ad una nuova convocazione;
b) - dirige le discussioni;
c) - disciplina la votazione e sigla le schede predisposte per la votazione;
d) - firma unitamente al Segretario ed agli Scrutatori, il verbale dell’assemblea.

Art. 14 La votazione in assemblea può avvenire per alzata di mano o per voto nominale palese o per voto segreto. Le schede predisposte per l’elezione del Consiglio Direttivo non devono contenere indicazione di candidati; il votante, su tali schede, può esprimere un massimo di designazioni pari al numero dei componenti del Consiglio. Per casi ritenuti di particolare importanza ed interesse per la vita del Sodalizio od ove venga richiesto da almeno dieci soci presenti all’assemblea, la votazione dovrà avvenire con scheda segreta oppure per appello nominale. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può ricevere una sola delega. Nelle delibere assembleari deputate alla elezione degli organi del Consiglio Direttivo, degli organi collegiali e approvazione del bilancio consuntivo non è ammesso il voto per delega. Non hanno diritto al voto i soci non in regola con le quote associative o con pendenze relative all’anno solare in esame da parte dell’assemblea stessa.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti espressi. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci e delibera a maggioranza dei voti espressi. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i 2/3 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi salvo quanto previsto dal successivo art. 38. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di soci e delibera con almeno i 3/5 dei presenti con diritto di voto, sempre salvo quanto previsto dal successivo art. 38. In prima e seconda convocazione, comunque, per la modifica dello Statuto occorre la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Limitatamente a questo caso, ogni Socio può ricevere fino a due deleghe.

CAPO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è composto dagli otto soci che hanno raccolto il maggior numero di voti in assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. Del Consiglio Direttivo non possono far parte i soci che rivestono cariche direttive in altre associazioni veliche affiliate o no alla FIV.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, entro 15 giorni dalla sua elezione:
a) - Il Presidente che assume il titolo di Presidente del Diporto Velico Veneziano e di questo è il legale rappresentante. La sua firma come tale impegna l’associazione verso i terzi; per le questioni che rivestono carattere d’urgenza il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, possono assumere provvedimenti rientranti nelle facoltà del Consiglio, alla ratifica del quale dovranno sottoporli alla prima seduta.
b) - Un Vice–Presidente;
c) - Un Segretario;
d) - Un Tesoriere;
e) - Un Direttore al Cantiere;
f) - Un Direttore Sportivo per l’altura;
g) - Un Direttore alla Darsena;
h) - Un Direttore all’Attività Giovanile.

Art. 17 Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 18 Qualora risultassero dimissionari 4 Consiglieri, il Consiglio Direttivo è tenuto a dimettersi ed a convocare l’assemblea ordinaria. Negli altri casi di vacanza verranno chiamati a far parte del Consiglio, nell’ordine, i soci non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima assemblea.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è validamente convocato quando siano presenti il Presidente od il Vice– Presidente e la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le eccezioni previste nel presente Statuto. Nel caso di parità decide il voto del Presidente. Per votazioni che riguardino l’assegnazione di cariche o radiazioni di soci la votazione avverrà per voto segreto.

Art. 20 Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso ed in caso d’impedimento devono giustificare la loro assenza. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate essi decadono dalla carica.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea, dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha la facoltà di delegare i poteri ai suoi componenti o a soggetti terzi. Il Consiglio Direttivo compie gli atti necessari all’esecuzione del bilancio preventivo e del programma di massima approvati dall’assemblea ordinaria. Il Consiglio deve rispettare l’impostazione del bilancio preventivo e del programma di massima e non può effettuare trasferimenti da capitolo a capitolo del bilancio preventivo né passaggi di fondi tra i vari titoli del programma di massima. Il Consiglio Direttivo può compiere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tutti gli atti non compresi nel bilancio preventivo o nel programma di massima che si rendessero necessari al buon funzionamento dell’associazione non eccedenti però, nel loro complesso, l’importo del 15% del totale delle entrate dell’ultimo bilancio consuntivo. A tal fine debbono essere considerate solo le quote associative e le entrate varie con esclusione delle sopravvenienze e dei contributi di enti diversi (CONI, FIV, Comuni, Istituti bancari, eccetera). Per le delibere relative agli atti anzidetti il Consiglio Direttivo deve essere al completo e le delibere stesse devono essere adottate con il voto favorevole di 5 componenti sugli 8, senza astenuti. Per gli atti eccedenti il limite suddetto del 15% il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’assemblea ordinaria dei soci. Per le deliberazioni relative a:
a) - ammissione di soci;
b) - provvedimenti disciplinari;
c) - emanazione di norme e regolamenti interni;
d) - stipulazione di contratti onerosi; è necessaria la presenza del Presidente o del Vice – Presidente e di altri quattro Consiglieri.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere tenuto regolare libro verbale, di volta in volta firmato dai presenti alle riunioni. Il Consiglio deve convocare l’assemblea dei soci – ordinaria e straordinaria – per le assunzioni di obbligazioni eccedenti nel tempo i limiti del suo mandato. Il Consiglio deve convocare l’assemblea straordinaria dei soci:
1) - per acquistare o vendere immobili o per contrarre locazioni di immobili di durata superiore ad un anno;
2) - per costituire pegni o ipoteche;
3) - per promuovere giudizi, fare compromessi o transazioni oppure accettare concordati, eredità, legati e donazioni.

CAPO V – L’AMMINISTRAZIONE

Art. 22 L’associazione ha un patrimonio in numerario o titoli per un valore mai inferiore ad euro 25.000. Non possono essere utilizzati titoli soggetti a elevate variazioni di mercato. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio sociale dovrà essere tenuto inventario particolareggiato da allegarsi al bilancio, indicandone il valore che costituirà fondo di riserva. Eventuali residui attivi del bilancio, fondi, o riserve non potranno essere distribuiti fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere sempre reinvestiti per il conseguimento degli scopi sociali.

CAPO VI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23 Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci con voto segreto. L’assemblea elegge altresì il presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24 I Revisori dei Conti devono essere eletti fra i soci. Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti e se eletti decadono dall’Ufficio, i soci che siano parenti od affini dei Consiglieri entro il 3° grado.

Art. 25 Nel caso di vacanza di uno o più posti di Revisori dei Conti, subentrano i Supplenti secondo il numero dei voti ottenuti. Se con i Supplenti non si completa il Collegio, l’integrazione viene disposta dal Collegio stesso scegliendo il Revisore fra quelli non eletti che abbiano riportato il maggior numero dei voti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 26 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati atti. I Revisori possono, anche individualmente, procedere, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori dei Conti riferiscono all’assemblea del loro operato.

CAPO VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci con voto segreto. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il collegio elegge fra i propri componenti effettivi il Presidente.

Art. 28 I Probiviri devono essere eletti tra i soci.

Art. 29 Valgono le norme di cui all’art. 25 riguardanti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 30 Il Collegio dei Probiviri si pronuncia:
a) - su qualsiasi questione insorta tra gli Organi dell’Associazione e tra i Soci e gli Organi dell’Associazione;
b) - su controversie tra soci insorte nell’ambito del D.V.V.

Art. 31 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive; avverso le decisioni le parti interessate possono adire all’assemblea ordinaria dei soci nel termine di 10 giorni dalla data della decisione del collegio stesso.

Art. 32 Possono adire al Collegio dei Probiviri:
a) - i soci, per le controversie insorte tra loro e tra loro e gli Organi dell’Associazione;
b) - gli Organi dell’Associazione su qualsiasi questione, comprese le controversie tra soci per fatti attinenti l’attività sportiva.

CAPO VIII – COMMISSIONI

Art. 33 Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione dei soci con particolare esperienza nei vari settori di attività chiamandoli a far parte di apposite Commissioni. Le Commissioni sono coordinate da uno dei Consiglieri e della loro attività rispondono direttamente al Consiglio Direttivo.

CAPO IX – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Art. 34 La nomina e le variazioni degli organi dell’Asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. 

CAPO X – PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

Art. 35 L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.    CAPO XI-BARCHE

Art. 36 Il D.V.V. ammette ai propri spazi acquei ed a terra soltanto barche a vela da diporto o regata, con esclusione di barche di qualsiasi tipo ad esclusiva propulsione meccanica. E’ ammessa la presenza di detto tipo di barca solo se di proprietà del D.V.V. e se destinate alle operazioni di appoggio e soccorso nelle regate.

Nel caso di concessione di precaria ospitalità ad imbarcazioni non appartenenti a soci dovrà essere data la precedenza alle barche a vela, ma potranno essere ammesse barche a sola propulsione meccanica purché la loro presenza sia temporanea e non superi, comunque, i 180 giorni. Il D.V.V. ammette anche barche da diporto di proprietà di più soci. Se una barca è di proprietà di diversi soci il rappresentante responsabile nei confronti del D.V.V. sarà il socio avente la maggiore caratura. La proprietà di tutte le barche deve annualmente essere documentata o autocertificata in sede di corresponsione della quota annua associativa. L’eventuale sua mancata presentazione o l’accertata falsa dichiarazione, come pure l’omessa comunicazione di avvenuta vendita prevista dal comma successivo, comporterà l’esclusione del socio responsabile. Il socio che vende la propria barca iscritta al D.V.V. è tenuto a darne comunicazione scritta entro 15 giorni al C.D. Egli ha diritto a mantenere il posto assegnatogli corrispondendo la medesima quota per un periodo, in ogni caso, non superiore a quattro anni. L’acquirente di barca già iscritta al D.V.V., anche se socio, non ha automaticamente diritto all’ormeggio od al ricovero a terra. Gli ormeggi ed i ricoveri a terra verranno assegnati, in base alla caratteristica della barca, dal Consiglio Direttivo. L’assegnazione dei posti barca ed a terra verrà effettuata dal Consiglio Direttivo in base all’adeguatezza della barca al posto da assegnare e solo in seconda istanza alla maggiore anzianità di iscrizione al D.V.V.

Art. 37 Il D.V.V. non assume alcuna responsabilità per attività od omissioni dei soci pertinenti l’ormeggio o la manutenzione delle barche sia eseguite in proprio sia a mezzo terzi.

CAPO XII - VOTAZIONI PARTICOLARI NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE

Art. 38 Per le modifiche dello Statuto l’Assemblea Straordinaria delibera secondo quanto previsto dall’art. 14. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio si applica l’ultimo comma dell’art. 21 del codice civile. Per le deliberazioni di cui alla lettera b) dell’art. 11, occorre la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di cui alla lettera d) dell’art. 11, l’Assemblea Straordinaria delibera secondo quanto previsto dall’art. 14. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, che verrà attuato a mezzo liquidatore o da un Comitato di liquidazione nominati dall’Assemblea, il patrimonio residuo sarà destinato allo sport velico e come tale devoluto agli organi della FIV che lo dovrà utilizzare in ambito regionale.

CAPO XIII - REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Art. 39 Le norme di attuazione del presente Statuto saranno contemplate in apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Il Regolamento e lo Statuto dovranno essere sempre esposti nella sede sociale a disposizione dei soci.

CAPO XIV - NORMA DI RINVIO

Art.40 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.  Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella Assemblea Straordinaria del 12 novembre 2023